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Ordinamento Giuridico dello Stato Nobiliare Svevo
Verona, 19 Dicembre 1984
Imperiale e Reale Casa di Svevia
Sua Altezza Reale e Imperiale
Principe Dom Antonio Francesco Calabria Cilento de Hauteville
per Grazia di Dio
Principe Sovrano di Svevia -Principe de Hauteville
Principe di Antiochia- Principe di Gerusalemme
Principe di Cipro e di Armenia Antica
Principe del Sacro Romano Impero di Germania
Principe della Stiria Superiore
Capo Dinastico della Real Casa Hohenstaufen - Svevia
Sovrano Gran Maestro Ereditario per Naturale Successione
Jure Sanguinis
di Diritto e per Chiamata
Generale Gran Maestro
del Reale Ordine Dinastico di San Gereone.
A tutti coloro che leggeranno salute!
Ordinamento Giuridico dello Stato Nobiliare Svevo
Noi, Antonio Francesco etc. etc., VISTO
l’antico Ordinamento dello Stato Nobiliare Svevo - emanato in Bergamo con Decreto n.32 del Registro dei Provvedimenti datato 26 ottobre 1970 dal Nostro Augusto Predecessore Sua Altezza Imperiale y Reale Principe Giovanni Caspis von Schwaben - per premiare coloro che hanno meritato verso la Società e la Nostra Reale Casa, ABBIAMO DECISO E DECIDIAMO
di esercitare quelle Facoltà e Prerogative, che ci derivano, per Diritto Dinastico, dalla Nostra Posizione di LEGITTIMI PREDENDENTI AL TRONO DI SVEVIA. Abbiamo sentita l’esigenza di promulgare il presente Decreto per regolare la materia Nobiliare, onde evitare abusi, che tornerebbero a discredito per tutte le Famiglie Storiche e di riflesso alla Nostra Reale Casa di Svevia
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO
quanto segue: Capitolo Primo
DELLA PREROGATIVA SOVRANA
Art. 1 – E’ attributo della Sovrana Prerogativa del Principe di Svevia: a) Stabilire norme giuridiche in materia nobiliare; b) Esercitare nella Sua completezza la « Facultas Nobilitandi».
Art. 2 – I Provvedimenti in materia nobiliare, sono i seguenti: a) CONCESSIONE: l’atto Sovrano col quale si dà origine ad un nuovo Titolo, Predicato, Stemma. b) RINNOVAZIONE: l’atto Sovrano col quale viene reintegrato un Titolo, un Predicato o uno Stemma già in una famiglia. c) RICONOSCIMENTO: l’atto Sovrano col quale è dichiarato legale un Titolo, un Predicato o uno Stemma concesso da uno Stato o da un Sovrano. d) CONFERMA: l’atto Sovrano col cui si conferma la validità di un Titolo di pretensione, di un Predicato o di uno Stemma, concessi da uno Stato o da un Sovrano, o presunta tale concessione, in mancanza di documentazione ritrovabile, a giudizio insindacabile del Principe.
Capitolo Secondo
DEI TITOLI NOBILIARI e DEI PREDICATI NOBILIARI
Art. 3 – Sono concessi dal Principe Sovrano di Svevia, i Titoli di: DUCA, MARCHESE, CONTE, BARONE, SIGNORE, NOBILE. Questo ultimo Titolo è comune ai concessionari degli altri titoli.
Art.4 – I Titoli nobiliari, non devono servire all’esibizionismo, ma essere un’ impegno coerente a vivere « more nobilium».
Art. 5 – I Predicati nobiliari possono essere: a) ALLODIALI: cioè ispirarsi a Terre della Signoria Sveva; b) ONORIFICI: immaginati e portanti su cose estranee alle terre feudali o reali della dinastia Sveva.
Art. 6 – I Titoli e i Predicati concessi dal Sovrano Svevo, hanno duplice valore: a ) sono giuridicamente efficaci per la Reale Casa di Svevia, per quelle Case Regnanti e per quegli Stati che li riconoscono; b) sono privi di efficacia giuridica in alcuni stati repubblicani ed alcune Case Regnanti che non trattengono rapporti diplomatici con la Nostra Casa di Svevia.
Art. 7 – Alle persone a favore delle quali è emenato un provvedimento nobiliare, sarà concesso: a) Diploma di Lettere Patenti firmato dal Sovrano di Svevia, asseverato presso la Pretura unificata di competenza territoriale; b) Diploma concernente la documentazione araldica legale delle Reali concessioni con attestazione notarile dello Stato della R.I.; c) Stemma Araldico eseguito su carta pergamena; d) La nobiltà tutta iscritta nel Libro d’Oro della Casa di Svevia, previa concessione sovrana, è autorizzata a fregiarsi sullo Stemma Araldico della Pezza Onorevole di primo ordine occupando la terza parte superiore dello scudo, simboleggiando l’elmo del cavaliere di Svevia. Tale blasone può consistere nel: - Capo di Svevia o Capo di Svevia antica; - Capo di Sicilia Sveva; - Capo dell’Impero
Il tutto controfirmato dal Responsabile della Consulta Araldica ed iscritto nel Registro Provvedimenti della Casa Sovrana di Svevia.
Art.8 – Ogni provvedimento verrà inserito nel LIBRO D’ORO DELLA NOBILTA’ DELLA REALE CASA DI SVEVIA. Art. 9 – Le spese di cancelleria e quant’altro sono a carico del Beneficiario della Sovrana concessione.
Art. 10 – La moglie segue la condizione nobiliare del marito e la conserva anche durante lo stato vedovile.
Art. 11 – La successione del Titolo avverrà secondo il diritto consuetudinario sociale titolare di antiche prerogative originarie del Medio Evo nobiliario in conformità delle norme e tradizioni della Nostra Casa, che avverrà in linea di successione legittima o naturale per primogenitura maschile ed in mancanza in quella più prossima femminile.
Art. 12 – Le concessioni ed i Titoli sono trasmissibili in perpetuo ed all’infinito.
Art. 13 – La nobiltà di sangue si acquista dal giorno della nascita, la nobiltà per Grazia Sovrana si acquista dal giorno della Concessione.
Art. 14 - I Titoli nobiliari non possono formare oggetto di cessioni private tra vivi o per disposizioni testamentarie.
Art. 15 – Con Decreto Sovrano, sentito il parere della Commissione del Consiglio della Corona d Svevia “Ordine di San Gereone” possono essere privati dei Titoli e/o delle Concessioni araldiche o cavalleresche degli appartenenti agli Ordini Dinastici della Reale Casa di Svevia a coloro che: a) abbiano compiuto azioni nocive al buon nome della Reale Casa di Svevia; b) abbiano dimostrato palese immoralità e siano venuti meno al decoro; c) non abbiamo perseguito le finalità istituzionali non partecipando alle attività filantropiche proprie degli Ordini Dinastici per un periodo di assenza senza giustificato motivo di tre anni previo richiamo di ammonimento e cancellazione se la durata è di cinque anni.
Art. 16 - La Commissione del Consiglio della Corona di Svevia è responsabile e vigila sulle sopra dette Nostre decisioni.
Art. 17 – Non possono essere concessi titoli nobiliari e predicati nobiliari a persone che abbiano un’età inferiore ai ventuno anni.
Avvalendoci delle prerogative della Corona di Svevia, secondo il diritto consuetudinario sociale, titolare di antiche prerogative originarie del Medio Evo compatibilmente con le esigenze dei tempi moderni in osservanza delle Leggi dello Stato della Repubblica Italiana, che ci competono e che appartengono indissolubilmente alla Nostra persona intendiamo esercitare: a) lo jus imperii: cioè potestà di comando – finalità istituzionali: Cap. I dello Statuto Ordine Dinastico San Gereone; b) lo jus gladii: cioè diritto all’obbedienza da parte dei sudditi appartenenti agli Ordini Dinastici della Imperiale e Reale Casa di Svevia (finalità istituzionali: Cap. I dello Statuto Ordine Dinastico San Gereone); c) lo jus majestatis: cioè diritto a ricevere difesa ed onorificenza; d) lo jus honorum: cioè diritto di premiare; concedere onoreficenza e dignità nobiliari e cavalleresche, od investire altri della potestà di concedere tali onori.
Tali dignità sono da Noi conferite essendo Noi fonte stessa dell’onore: omnes dignitates procedunt a principe, tamquam a fonte in qua omnes sunt . In forza di ciò
ABBIAMO EMANATO IL PRESENTE NOSTRO DECRETO
Munito della Nostra firma e del Nostro sigillo. Dato oggi in Verona, 19 Dicembre 1984 alle ore 8 e minuti 5.
Sua Altezza Imperiale e RealeIl Principe Dom Antonio Francesco Calabria Cilento de HautevilleHohenstaufen - SveviaPrincipe di SveviaSovrano Gran Maestro Ereditario
Sigillo in Loco
Visto Il PRIMO MINISTRO f.to Conte Amos Rossi Cavaliere di Gran Croce
Il suddetto Decreto è stato registrato con il n. 2 nel Registro dei Provvedimenti della Casa Sovrana di Svevia.
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